Senza comunicazione precauzionale e osservanza dei requisiti, se il professionista esercita l’attività di assistenza fiscale, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere revocata.

Visto di conformità

La circolare

L’Agenzia delle Entrate ha portato, con la circolare 7/E del 26 febbraio 2015, numerosi chiarimenti sulla disciplina che riguarda il “visto di conformità”, dopo le modifiche eseguite dal legislatore con il “decreto semplificazione”.

Chi vuole esercitare l’attività di assistenza fiscale deve avere la necessaria abilitazione, ottenuta tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e osservando determinati requisiti. Se l’istanza manca, l’abilitazione telematica può essere revocata.

Visto di conformità

I professionisti che non intendono mettere il visto di conformità sui modelli 730 e quelli che li compilano come “unità periferiche” dei Caf, non devono integrare la polizza assicurativa con la copertura del nuovo rischio riferibile all’infedele rilascio del visto.

Chi vuole rilasciare il visto di conformità anche se la polizza non è ancora scaduta alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazione” (13/12/2014) e indipendentemente dal fatto che il professionista apponga o meno il visto sul modello 730, deve, però, aumentare il massimale della polizza da 1.032.913,80 a 3 milioni di euro.

Con riferimento alle attività che il professionista deve svolgere, anche a propria tutela, l’Agenzia ha richiamato una serie di documenti di prassi ritenuti ancora validi (circolari nn. 134/E/1999, 57/E/2009, 28/E/2014 e 32/E/2014).

Per chi ha la partita Iva

Il rilascio del visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.


Per chi non ha la partita Iva

L’attività del professionista è limitata alla verifica della corrispondenza fra i dati esposti e le risultanze della relativa documentazione e le disposizioni che regolano:

  • Gli importi deducibili e detraibili.
  • Le detrazioni e i crediti d’imposta.
  • La detrazione delle ritenute d’acconto, non essendo richiesta alcuna valutazione di merito.

Importante

Il documento di prassi, ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730, ha tolto l’obbligo di controllo degli elementi reddituali indicati dal contribuente, tranne i redditi di lavoro che devono corrispondere a quelli indicate nella Certificazione Unica. Quindi il contribuente non deve consegnare:

  • I documenti riguardanti tali redditi come visura catastale, contratti di locazione, etc.
  • I documenti relativi alle situazioni soggettive (residenza o stato di famiglia) che incidono ai fini dell’applicazione di alcune deduzioni (abitazione principale o altre detrazioni).

Il visto infedele

Data la diversa situazione per i modelli 730 precompilati e accettati integralmente dal contribuente, e per quelli presentati ai Caf o ai professionisti, la responsabilità sorge solo se viene rilasciato un visto infedele, tranne i casi in cui l’infedeltà sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il professionista che trova errori che hanno portato all’apposizione di un visto infedele, dopo la presentazione, può inviare all’Agenzia una “dichiarazione rettificativa”, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata fornita l’assistenza fiscale, anche contro il volere del contribuente, limitando e riducendo le sanzioni applicabili.

La visura catastale

La visura catastale è un documento che contiene i dati sulla consistenza (grandezza) di un immobile. Può essere richiesta in concomitanza con il periodo della dichiarazione dei redditi (quindi a fini fiscali), o in caso di compravendita dell’immobile.


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