Ci sono delle prassi che le società di recupero crediti non possono attuare nello svolgimento del loro lavoro, perché invasive verso il debitore. Il Garante per la Privacy ha fatto chiarezza sul punto.

Recupero crediti

Il Garante per la Privacy

Con il provvedimento del 15 aprile 2016 l’ente ha chiarito quali sono i principi e i diritti che le società di recupero crediti devono rispettare (istituti di credito, finanziarie, compagnie telefoniche e via dicendo) per non ledere la riservatezza dei debitori. Quindi ogni attività deve essere svolta facendo attenzione alla dignità dei debitori, evitando atteggiamenti che ne minino la privacy in merito a un momento di dimenticanza o ristrettezza economica.


Che cosa non si deve fare

Le prassi illecite rilevate dal Garante nell’attività di recupero crediti sono:

  • Visite presso il domicilio o il luogo di lavoro di persone altre rispetto al debitore, fornendo loro, senza diritto di farlo e senza giustificato motivo, le informazioni sull’inadempimento compiuto dall’interessato. L’obiettivo sarebbe esercitare una pressione sul debitore, per sollecitarlo a pagare l’importo dovuto.
  • Telefonate costituite da messaggi pre-registrati (quindi non è un operatore della società a parlare) per ricordare al debitore la sua condizione. In questo modo chiunque risponda al telefono, debitore o altri, sarà informato della sua situazione.
  • Invio per posta di materiale recante in bella vista parole o frasi che facciano intendere il contenuto della comunicazione (es: recupero crediti) a chiunque riceva la spedizione, senza che sia necessario aprire alcunché. Le comunicazioni sulla situazione debitoria devono arrivare al solo soggetto interessato, in busta chiusa e senza scritte particolari o esplicite, salvo quelle necessarie all’identificazione del destinatario del plico (il debitore), per evitare la diffusione d’informazioni riservate.
  • Apposizione di avvisi di mora o solleciti di pagamento sulla porta di casa del debitore, perché visibili a chiunque, anche prima che sia l’interessato stesso, unico destinatario, a riceverli.

Le società di recupero crediti non possono fare nulla di quanto sopra elencato, perché in tal modo violano la privacy del debitore. È loro vietato, quindi, comunicare ad altri in modo ingiustificato le informazioni sui pagamenti da lui non effettuati: l’unico destinatario valido è il soggetto interessato e non è corretto e accettabile parlare a, o informare in qualsiasi modo della situazione del debitore dei suoi familiari, amici o conoscenti affinché si rivolgano a lui e vi facciano, indirettamente, pressione.


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